Alle RSU
Al RLS
Al RSPP
Con la presente si precisa che, ai sensi del protocollo condiviso anticodiv per gli ambienti di lavoro (allegato 6 al D.P.C.M. del 26/04/2020) e del documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, in previsione di una ripresa delle attività in presenza in riferimento all’Esame di Stato, ad esami di idoneità e/o integrativi, ad attività di pulizia dell’edificio scolastico e ad ogni altro tipo di attività da svolgere in presenza, i lavoratori “fragili” possono presentare un decorso della malattia da coronavirus particolarmente pericoloso per la loro salute.
Si definiscono “persone con particolari fragilità” i portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio; di seguito ci si riferirà a loro anche con l’espressione “ipersuscettibili”. Meno generica definizione di questa condizione può essere rintracciata nella norma al momento cogente rappresentata dall’art. 3 numero 1 lettera b) del DPCM 08/03/2020 “[...] persone anziane, affette da patologie croniche, con multi morbilità, con stati di immunodepressione [...]". È raccomandato a tutte le persone che si trovino in queste condizioni, “di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori da i casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
E’ stato pubblicato nella gazzetta ufficiale il decreto legge cd “ Rilancio “ che proroga quanto stabilito dall’art. 26 comma 2 del decreto legge n° 18/2020 così modificato “fino al 31 luglio 2020 per i dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3. comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n° 104 nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestanti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della medesima legge n° 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’art. 87, comma 1 primo periodo del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico legali di cui sopra i cui riferimenti sono riportati per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato”.
Quanto evidenziato introduce la possibilità al medico di assistenza primaria di prescrivere il periodo di assenza dal servizio del cittadino nelle specifiche condizioni di rischio descritte dalla legge per prevenire l’esposizione al contagio mediante l’utilizzo di procedure ordinariamente previste per la certificazione di malattia.
Si indica, quindi, di seguito un percorso decisionale che tiene in particolare conto dell’impossibilità del MC di avere a disposizione tutta la documentazione sanitaria del lavoratore soprattutto nei casi in cui il lavoratore non abbia mai effettuato le visite previste ai sensi del D.Lgs 81/08 o non abbia presentato la documentazione sanitaria alle visite effettuate ai sensi del D.Lgs 81/08 oppure che non abbia volontariamente riferito la presenza di patologie in atto ritenendo in periodo pre-COVID 19 la segnalazione delle stesse non necessaria.
Si invia, pertanto, la presente comunicazione a tutti i lavoratori nella quale si informa che, ove questi si considerino in situazioni di particolare fragilità debbano sentire per competenza il medico di famiglia.
1. non configurandosi alcun automatismo fra caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e sua condizione di fragilità, occorre procedere alla valutazione di ciascun singolo caso;
2. spetta al lavoratore farsi parte diligente per l’attivazione delle tutele disposte dall’articolo 83, Decreto-Legge 34/2020, segnalando e documentando al datore di lavoro l’eventuale propria fragilità rispetto alla pandemia in corso, in generale dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’ordinaria attività professionale di cui, pertanto, il datore di lavoro medesimo non è tenuto ad essere a conoscenza;
3. il datore di lavoro coinvolge il medico competente per la valutazione della condizione di fragilità del singolo lavoratore che si sia fatto parte diligente;
4. il medico competente, a seguito delle proprie valutazioni e della documentazione di cui sopra prodotta dal lavoratore, suggerisce al datore di lavoro le eventuali ulteriori misure di precauzione specifiche per il singolo lavoratore; questo fino al termine dell’emergenza connessa alla pandemia da COVID-19, al momento fissata al 31 luglio 2020.
Nel rispetto della normativa della privacy, si invita a comunicare anche a codesta amministrazione l’eventuale richiesta di riconoscimento della condizione di “lavoratore fragile”, al fine di poter organizzare al meglio il servizio.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Starnini
Anno scolastico: 2019/2020 |
Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico |
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico |