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Istituto Comprensivo N. 4 Annalena Tonelli di Forlė (FC)
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4
"ANNALENA TONELLI"
Via F.Orsini, 48 - 47121 Forlė (FC) - Segreteria: Tel. 0543 25275
E-mail: foic821003@istruzione.it - PEC: foic821003@pec.istruzione.it
Istituto Comprensivo N. 4 Annalena Tonelli di Forlė (FC)
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"ANNALENA TONELLI"
Circolari

Oggetto: Misure preventive anti-rischio COVID - Tutela della salute degli alunni/e e del personale - Gestione di eventuali casi sintomatici nelle scuole (Rapporto ISS COVID n° 58/20 del 21/8/20) - Referenti COVID-19 e gestione lavoratori e alunni fragili
Protocollo/Numero: 8
Pubblicata il: 03/09/2020
Destinatari: Docenti, ATA, Genitori
Plessi: Scuola Secondaria di I Grado "Piero Maroncelli", Scuola Primaria "Dante Alighieri", Scuola Primaria "Manzoni", Scuola dell'Infanzia "A.Manzoni"

A tutto il personale (docente ed ATA) dell’Istituto

A tutte le famiglie

Alla Presidente del Consiglio di Istituto (Dott.ssa Ciocca)

Ai docenti di staff del dirigente scolastico

Alle RSU di Istituto, DSGA, RSPP, RLS

Albo/sito WEB/NEWS/Sezione dedicata emergenza COVID

 

OGGETTO: misure preventive anti-rischio COVID - Tutela della salute degli alunni/e e del personale – Gestione di eventuali casi sintomatici nelle scuole (Rapporto ISS COVID n° 58/20 del 21/8/20) - Referenti COVID-19 e gestione lavoratori e alunni fragili

 

VISTE Il Piano Scuola MIUR 20/21 (DM 39 del 26/6/20), d’ora in poi DM n. 39

VISTO il Documento Tecnico sulle Misure Contenitive Rischio COVID-19 nel Settore Scolastico

VISTE le note USR “A.S. 20-21 e COVID – materiali per la ripartenza” pubblicate dal Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale Dott. Versari;

VISTO il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del 07/07/2020; VISTO lo stralcio del verbale n. 100 del Comitato Tecnico Scientifico del 10/08/2020;

VISTA la Nota a cura dell’ASL regionale n° 8080 del 10/06/2020 (Nozione di “Lavoratore Fragile”) VISTE le linee guida per la didattica integrata del MIUR, come da DM 89 del 7/8/2020

VISTO il rapporto ISS-COVID-n° 58/2020 del 21.08.2020;

VISTE le indicazioni per l’attività di sorveglianza sanitaria e per la tutela dei lavoratori fragili Circ. n. 306 del 12/06/2020 :

VISTA la Circ. 346 del 28/08/2020 “Ripartenza anno scolastico 2020-21”;

 

 

Il Dirigente Scolastico, con la consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), in base al previsto aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dispone le seguenti regolamentazioni da rispettare tassativamente fino al termine dell’emergenza COVID e, comunque, fino a nuove disposizioni del MI o dell’autorità sanitaria.

 

  1. Introduzione

La riapertura della scuola attualmente prevista nel mese di settembre 2020 pone dal punto di vista epidemiologico un possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità. La questione centrale delle decisioni di riapertura scolastica non è se le scuole debbano riaprire o meno, ma piuttosto come procedere con una riapertura scolastica più sicura attraverso la comprensione e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica, non solo sui bambini, sul personale scolastico e sui loro contatti sociali immediati, ma anche su un aumento della trasmissione a livello di virus comunitari.

Per controllare/mitigare questa possibilità sono state già considerate alcune misure di prevenzione in documenti formali e in documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) inviati al Ministro dell’Istruzione (CTS, 28 maggio 2020; CTS, 22 giugno e successive specificazioni) che forniscono le indicazioni per la riapertura della scuola e dei servizi educativi dell’infanzia, in linea con la situazione epidemiologica e con le conoscenze scientifiche finora disponibili.

Va sottolineato che tutte queste misure possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito scolastico, ma non possono azzerarlo. Pertanto, in una prospettiva di probabile circolazione del virus a settembre, è necessario sviluppare una strategia nazionale di risposta a eventuali casi sospetti e confermati che ci si aspetta possano avvenire in ambito scolastico o che abbiano ripercussioni su di esso. Anche la strategia di risposta a eventuali casi e focolai in ambito scolastico sarà strettamente correlata alla situazione epidemiologica. Le attuali strategie di contenimento sono basate sulle conoscenze scientifiche disponibili. Per valutare il possibile impatto dell’epidemia in ambito scolastico è necessario fare alcune riflessioni preliminari.

 

  1. Premessa

 

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i settori di attività, privati e pubblici - dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382). Nella “ordinarietà”, qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi evidenzi e riporti nel relativo DVR la presenza di uno dei rischi “normati” dal D.Lgs 81/08 che, a sua volta, preveda l’obbligo di sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite mediche di cui all’art. 41 del citato decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione. Tale previsione non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico. Sigle adottate nella presente circolare:

 

DdP (Dipartimenti di Prevenzione ASL)

PLS (Pediatra di Libera Scelta)

MMG (Medico di Medicina Generale)

CTS (Comitato Tecnico Scientifico)

 

  1. Scenari (Rapporto INAIL ISS COVID-19 n° 58 del 21/08/2020)

 

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19. Uno schema riassuntivo è in Allegato 1.

 

3.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

 

· L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19;

· Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. Nel frattempo occorre ospitare l’alunno in una stanza dedicata (o in un’area di isolamento) già predisposta a tale scopo;

· Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto (termoscanner);

· Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. Occorre inoltre far indossare all’alunno una mascherina in caso non sia già dotato

· Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.

· Pulire e disinfettare le superfici della stanza dedicata (o area di isolamento) dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa.

· I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, è tenuto a richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. Quest’ultimo (Dipartimento di prevenzione) si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico- terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve infatti essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione

medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

 

3.2 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio

 

· L’alunno deve restare categoricamente a casa e i genitori devono comunicare col PLS/MMG, come già raccomandato da apposite circolari del dirigente e dalla CHECKLIST di supporto alle famiglie;

· I genitori devono comunicare l’assenza scolastica alla segreteria per motivi di salute;

 

· Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

 

  1. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

 

· Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica. L’operatore sarà poi invitato ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.

· Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti, come indicato al punto 3.1;

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.

3.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio

· L’operatore deve restare a casa e informare il MMG e comunicare l’assenza agli uffici con certificato medico del MMG. Quest’ultimo, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

· Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico e procede come indicato in 3.1;

 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.

 

3.4 Nel caso di un numero elevato di assenze ( studenti/insegnanti) in una classe

· Il coordinatore di classe contatterà il referente scolastico per il COVID-19 che dovrà comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

· Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID- 19 nella comunità.

 

  1. Catena di trasmissione non nota

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

 

  1. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso

 

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

 

  1. Se un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi si deve effettuare una sanificazione straordinaria della scuola

 

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. Chiudere, arieggiare e poi sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

 

  1. Collaborare con il DdP

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione. Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico con il supporto dei docenti coordinatori di classe e dell’apposita commissione per l’emergenza COVID, dovrà:

 

· fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;

· fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;

· fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;

· indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;

 

  1. Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell’intera scuola

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese da tale Dipartimento dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

 

  1. Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

 

  1. Informazione e comunicazione

 

Una campagna di comunicazione efficace sulle misure di prevenzione assume un ruolo molto importante per potere mitigare gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito scolastico. L’istituto Comprensivo n. 4 di Forlì “Annalena Tonelli”, in collaborazione con tutto il personale docente ed ATA e le figure preposte, sta svolgendo e continuerà a svolgere le seguenti azioni:

 

 

  1. Azioni di informazione e comunicazione raccomandate prima dell’inizio dell’anno scolastico

Ø Comunicazione delle azioni di contenimento/mitigazione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico a ridosso dell’apertura dell’anno scolastico attraverso la diffusione e pubblicazioni di documenti nella home-page del sito Istituzionale in una sezione appositamente dedicata (Modalità di ripresa delle attività scolastiche 2020/21 e Misure e prevenzione da COVID-19);

Ø Comunicazione delle misure ed azioni relative alla prevenzione e al contenimento COVID-19 attraverso avviso nella sezione NEWS della home-page del sito e tramite apposite CIRCOLARI sulle misure di prevenzione e sanificazione degli ambienti scolastici (circ. 396 del 31/07/2020; Circ. 400, n° 401 e 402) cui si rimanda per ogni approfondimento a riguardo;

Ø Aggiornamento con apposita sezione COVID-19 e consegna ai genitori delle classi prime del PATTO di CORRESPONSABILITA’ educativa scuola/famiglie e conoscenza della CHECKLIST per il rientro a scuola in sicurezza Circ. n. 326 del 15/07/2020 http://istruzioneer.gov.it/2020/07/14/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-10-checklist-ripartenza/ ;

Ø Incontri e comunicazione delle azioni di contenimento/mitigazione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico ai collaboratori scolastici e al restante personale ATA a ridosso dell’apertura dell’anno scolastico con possibile e successiva assemblea on line con tutti i rappresentanti dei genitori;

Ø Comunicazione delle azioni di contenimento/mitigazione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico a ridosso dell’apertura dell’anno scolastico al personale docente (collegio docenti del 2 Settembre);

Ø Comunicazione a cura dei docenti nelle varie classi/sezioni di pertinenza ai propri allievi sulle misure di prevenzione e di contenimento alla diffusione del COVID-19 (come illustrate nelle circolari di cui sopra e nella CHECKLIST per famiglie ed allievi) e per l’assunzione di comportamenti responsabili e collaborativi;

Ø Corsi di formazione su tali tematiche per tutto il personale.

Ø Cartellonistica e documentazione prodotte in collaborazione tra le istituzioni coinvolte scaricabili dal sito del Ministero dell’Istruzione e linkate dal Ministero della Salute e dall’ISS, destinate agli insegnanti, al personale ATA, alle famiglie e ai ragazzi già pubblicate sulla pagina specifica del sito di istituto;

Ø Cartellonistica di pertinenza affissa in vari ambienti di lavoro, in palestra e nelle pertinenze degli ingressi ;

Ø Formazione sulla sicurezza (ai sensi del T.U. 81/08) al personale con integrazioni dei contenuti sulle misure di prevenzione e contenimento alla diffusione del COVID-19;

Ø Moduli per l’Insegnamento dell’Educazione Civica correlati a tali problematiche, in un’ottica di prevenzione e di comportamenti responsabili degli allievi;

Ø Aggiornamento costante delle pagine WEB e delle circolari su tali argomenti

Ø Supporto da parte del Comitato Covid, in base alla situazione epidemiologica, ai casi e/o focolai e ai provvedimenti conseguenti, nella gestione di un’eventuale comunicazione del rischio, i Dirigenti scolastici, le ASL e tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell’emergenza.

 

  1. GESTIONE DI LAVORATORI “FRAGILI” (Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020)

 

In conformità alle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute n° 14915 del 29/04/2020 e dalla Nota USR ed ASL dell’Emilia Romagna (Nota n° 8080 del 10/06/2020), vengono applicate le indicazioni del Rapporto ISS n. 58/2020 e dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. che ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. Viene definito “fragile” il lavoratore maggiormente esposto a rischio contagio, che presenti due o più patologiche potenzialmente determinanti - in caso di infezione - un esito più grave o infausto, anche in ragione di una maggiore esposizione al rischio di contagio. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. La scuola assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, secondo le seguenti modalità alternative:

 

  1. attraverso il medico competente (MC) già nominato per la sorveglianza sanitaria
  2. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
  3. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.

 

Si sottolinea pertanto che il lavoratore che ritiene di “essere fragile” richiede visita al MC ex art. 41

D. Lgs. 81/08, ad eccezione dei lavoratori che devono rientrare dopo 60 giorni di assenza, per i quali la visita è obbligatoria. Le società scientifiche indicano di considerare tra le malattie croniche le seguenti condizioni patologiche, che sono quelle più frequentemente associate ai casi mortali di COVID19:

• Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o acquisita e patologie che richiedono terapie immunosoppressive

• Patologie oncologiche (tumori maligni) attivi negli ultimi 5 anni

• Patologie cardiache (ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa grave scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi tipo pace maker e defribilllatori)

• Patologie broncopolmonari croniche (BPCO, asma grave, cuore polmonare cronico, enfisema, fibrosi, bronchiettasie, sarcoidosi, embolia polmonare)

• Diabete mellito insulinodipendente (specie se scompensato)

• Insufficienza renale cronica

• Insufficienza surrenale cronica

• Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie)

• Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale

• Reumoartropatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche)

• Epatopatia cronica grave (cirrosi epatica)

Vi è un generale consenso a considerare anche la gravidanza tra le condizioni di ipersuscettibilità. In particolare bisogna evitare per quanto possibile che una donna sia in fase contagiosa alla data del parto. A tal fine va valutato con cautela il posticipo del congedo di maternità.

E’ da considerare sempre in vigore la visita da rientro dopo un’infezione COVID19. I lavoratori, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, sono tenuti a richiedere la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

 

 

  1. GESTIONE DI ALUNNI “FRAGILI” (Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020)

Fermo restando l’obbligo per la famiglia di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, la possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni sarà concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP (Dipartimenti di Prevenzione ASL), in accordo con i PLS (Pediatra di Libera Scelta) o MMG (Medico di Medicina Generale) nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19.

Figura 8.1: quadro riassuntivo dei comportamenti da mantenere in caso di sintomatologia riconducibile a COVID-19 (allegato 1 del Rapporto COVID 19 n. 58/202

 

Vengono individuati per l’Istituto I.C. 4 “Annalena Tonelli” i seguenti referenti COVID-19:

  1. Dirigente Scolastico, Mancini Morena,Fontanella Loredana, proff.sse Chiara Ortolani e Paola Quintano.

 

 

 

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Anna Starnini

 

 

 

 

 


Documenti allegati:

Anno scolastico: 2020/2021
Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico

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